Scuola, concorso straordinario: Allegato C, punteggi titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale e titoli di servizio

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I titoli valutabili per il concorso straordinario secondaria sono quelli previsti dalla tabella di cui all’Allegato C: devono essere stati conseguiti dal candidato o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
La commissione di valutazione andrà ad assegnare ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha superato la prova scritta presenta al dirigente preposto al competente Ufficio Scolastico Regionale i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta.
In relazione all’Allegato C, abbiamo visto in un precedente articolo i punteggi per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni e sostegno, nonché il punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico e ad altre classi di concorso. Vediamo qui di seguito i titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale e i titoli di servizio.

Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale

B.4.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo) Punti 3,5.
B.4.2 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005 (per ciascun titolo) Punti 5.
B.4.3 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo) Punti 5.
B.4.4 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (per ciascun titolo) Punti 5.
B.4.5 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, (per ciascun titolo) Punti 5.
B.4.6 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale. Punti 3.
B.4.7 Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6 Punti 1,5.
B.4.8 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo). Punti 1,50.
B.4.9 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso. Punti 2.
B.4.10 Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE. Punti 1,50.
B.4.11 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12. Punti 1.
B.4.12 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera): a) C1 Punti 1 b) C2 Punti 2.
B.4.13 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo) Punti 0,50.
B.4.14 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92 Punti 1,5.

Titoli di servizio

C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. E’ altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Punti 1 per ciascun anno di servizio.

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