Scuola, permessi retribuiti personale Ata: quali e quanti sono, la normativa

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Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2018 ha introdotto delle modifiche rilevanti all’articolo 15 del precedente CCNL del 2007, in merito ai permessi retribuiti spettanti al personale Ata. Andiamo a vedere in dettaglio quali sono le novità e i vari permessi usufruibili.

Permessi personale Ata per motivi familiari o personali

In primis, il personale Ata ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’arco dell’anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche attraverso certificazione. Un aspetto rilevante è che tali permessi non vanno a ridurre le ferie ma non possono essere fruiti nella stessa giornata unendoli ad altri tipi di permessi a ore: non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. Al dipendente spetterà l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazione di lavoro straordinario, oltre alle indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione di lavoro.

Permessi per disabilità

Qualora ne sussistano le condizioni, il lavoratore ATA ha diritto alla fruizione di 3 giorni di permesso secondo quanto indicato dal comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104/1992. Tali permessi possono essere utilizzati entro un limite massimo di 18 ore mensili e risultano utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità.

Congedo matrimoniale

Spettano 15 giorni di congedo matrimoniale (consecutivi): sarà il dipendente ad indicare la data di decorrenza di tali giorni di permesso, considerando, comunque, l’arco temporale compreso tra una settimana prima del matrimonio e i due mesi successivi al matrimonio stesso.

Permessi per concorsi o esami

Per quanto riguarda i permessi per concorsi o esami, spettano 8 giorni retribuiti nell’arco dell’anno scolastico: per la partecipazione a concorsi o esami, dovranno essere compresi gli eventuali giorni necessari per il viaggio. È richiesta la presentazione di documentazione idonea anche autocertificata. Per fruire di tali permessi, occorre presentare domanda al Dirigente scolastico.
In merito alle ferie, sono sei i giorni spettanti al lavoratore Ata durante i periodi di attività didattica.

Permessi per lutto

In caso di lutto, al lavoratore Ata spettano 3 giorni, non necessariamente continuativi (perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado). Anche in questo caso, i permessi sono erogati a domanda da presentare al Dirigente scolastico e sarà necessario produrre idonea documentazione giustificativa, anche autocertificata.

Altri permessi

Il lavoratore ATA, a patto che ne sussistano le condizioni, ha diritto anche ai seguenti altri permessi retribuiti:

  • permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo
  • permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica).

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