Il decreto varato dal Consiglio dei Ministri in seguito all’emergenza coronavirus ha disposto la ‘sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza’.
Coronavirus, importante differenza tra chiusura e sospensione dell’attività didattica
Occorre specificare in tal senso la differenza tra chiusura e sospensione dell’attività didattica: in quest’ultimo caso, come avviene nelle vacanze di Natale o Pasqua, la scuola resta aperta e vengono svolti tutti i servizi tranne, per l’appunto, l’attività didattica. Solo il personale Ata, in questo caso, è tenuto a prestare servizio mentre i docenti e gli studenti si astengono dalle loro attività.
I docenti non si recano a scuola tranne nel caso in cui in quei giorni non siano state calendarizzate delle attività previste dal piano annuale.
Coronavirus, il decreto parla di ‘chiusura’
Ben diverso è il caso che ci troviamo di fronte in queste ore, ovvero la chiusura disposta per gravi eventi o eventi particolare. In questo caso, il provvedimento del Governo interessa tutti: ne deriva che anche il personale Ata e i dirigenti sono tenuti a restare a casa.
Nel decreto, infatti, si parla di sospensione dei ‘servizi’ e non di sospensione delle lezioni. Occorre precisare che, in questo caso, tutte le assenze non devono essere giustificate e non saranno oggetto di decurtazione economica o di recupero.
Il limite dei 200 giorni di lezione
Che cosa succede se non viene rispettato il limite dei 200 giorni di lezione? L’anno scolastico resterà, comunque valido anche se le scuole, soprattutto in caso di prolungato periodo di sospensione dell’attività didattica, potranno prendere in considerazione l’articolo 5 del DPR 275/99 dove si legge che ‘in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, si possa procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.
Le scuole, pertanto, dovranno tenere presente l’esigenza di permettere agli studenti il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento oltre a consentire ai docenti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.