Graduatorie docenti e ATA e verifica punteggi: la nota 3771 del 21 febbraio 2020 dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania rammenta cosa prevede la normativa vigente per il controllo punteggi dell’aspirante a supplenza nel comparto scuola, sia che si tratti di docente, che di personale ATA.
Graduatorie, dichiarazioni docenti e ATA
L’aspirante in graduatoria per le supplenze, sia docente che ATA, deve rilasciare delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità, relative ai titoli di studio posseduti, nonché ai servizi prestati; queste sono oggetto di valutazione da parte della scuola capofila che provvede all’attribuzione del punteggio al candidato.
Aggiornamento graduatorie III fascia 2020: tabella punteggio titoli di servizio
A norma dell’art. 8 del D.M. 374 dell’1/6/2017, in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, in particolare, i controlli di dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono effettuate richiedendo alle amministrazioni certificanti la conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei requisiti da queste custoditi; la richiesta di controllo deve essere riscontrata entro 30 giorni. La mancata verifica costituisce specifica violazione di un obbligo di servizio.
Conseguenze
Il mancato riscontro o il riscontro negativo alle dichiarazioni rese dal candidato iscritto in graduatoria per le supplenze, determina gravi conseguenze che devono essere segnalate prontamente sia all’autorità giudiziaria, che alla Direzione Generale.
Contestualmente, in caso di riscontro negativo, si provvederà ad adottare i provvedimenti amministrativi di propria competenza, nonché all’invio degli atti al competente Ufficio procedimenti disciplinari.