Coronavirus e chiusura scuole, effetti disposizioni Governo su rapporti di lavoro e assenze: le varie casistiche, scheda Cisl

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Il sindacato Cisl ha provveduto a stilare una scheda che illustra gli effetti delle disposizioni emanate per contenere il contagio da Covid-19 (Coronavirus) per quanto riguarda i rapporti di lavoro e le assenze del personale. Vengono descritte le varie casistiche che riportiamo qui di seguito.

Coronavirus, effetti delle disposizioni emanate per contenere il contagio da Covid-19

La rapida diffusione del contagio del Coronavirus comporta situazioni diverse nella gestione delle assenze dei lavoratori. Il decreto legge n. 6/2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 febbraio, conferisce ai Ministri competenti ampi poteri di intervento per ridurre al minimo il diffondersi del virus e le possibilità di contagio.

Chiusura della scuola

Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientra la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni o nelle aree interessate, previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d) del D.L. 6 del 23 febbraio 2020. Ad oggi tale misura ha avuto applicazione per le Regioni Lombardia e Veneto in base al DPCM 23/02/2020, recepito dalle rispettive ordinanze, ed in alcune altre Regioni in base alle singole ordinanze contingibili ed urgenti emanate. In questi casi la mancata prestazione lavorativa esula dalla volontà del lavoratore, essendo la scuola chiusa per provvedimento dell’autorità pubblica. Risulta pertanto evidente il permanere del diritto alla retribuzione. In questo caso è doveroso il richiamo all’art. 1256 del c.c. il quale recita: «l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel caso in esame il lavoratore], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento».

Assenza del personale

1) Lavoratori che hanno contratto il virus. Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda coloro che hanno contratto il virus. Questa ipotesi legittima l’assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso l’evento è assimilabile ai casi di ricovero per altre patologie o interventi e verrà trattato come malattia (CCNL 2006/2009 art. 17).

2) Individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. L’Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, (fatta salva dal decreto legge 6/2020, art. 3, comma 3) prevede all’art. 1, comma 1, che le Autorità sanitarie territorialmente competenti applichino la misura della quarantena con sorveglianza attiva per quattordici giorni agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

3) Persone che negli ultimi 14 giorni hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico come identificate dalla O.M.S. La citata Ordinanza del Ministero della Salute, all’art. 1, commi 2 e 3, prevede per queste persone l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione della A.S.L. competente per territorio, che provvederà ad adottare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o le misure alternative di efficacia equivalente.

4) Persone che dal 1° febbraio 2020 sono transitate ed hanno sostato nei comuni considerati zone a rischio (Allegato A al DPCM 1). Il DPCM 23/02/2020, in attuazione del D.L. 6/2020, all’art. 2, comma 1, prevede per queste persone l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. competente per territorio, per l’adozione, da parte delle autorità sanitarie competenti, di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Nei casi 2 e 3 e 4 il lavoratore assente in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva disposta dall’autorità sanitaria competente è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario per profilassi.

5) Quarantena volontaria. L’assenza di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi di contagio, nelle more della decisione dell’autorità pubblica a cui abbiano comunicato il rientro o il transito da zone a rischio di cui ai casi 3) e 4) rappresenta comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, da considerarsi come allontanamento dalla scuola per motivi di profilassi.

6) Assenti per paura di contagio. L’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza un’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare, in ultima analisi, anche al licenziamento. Resta salva la facoltà da parte del lavoratore di usufruire di altri istituti contrattuali (ferie e permessi).

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