Coronavirus e scuola, certificato medico per il rientro: cosa cambia con il nuovo DPCM

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Il nuovo DPCM sull’emergenza coronavirus in Italia, pubblicato ieri dal Governo Conte, ha introdotto delle rilevanti modifiche in merito alla presentazione del certificato medico per il rientro a scuola. Vediamo cosa è stato previsto a riguardo dal nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coronavirus, cosa dice il nuovo DPCM sul certificato medico

Nella fattispecie, si legge: ‘La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;’.

Certificato medico per rientrare a scuola, importanti modifiche nel nuovo DPCM

Rispetto a quanto contenuto nel precedente DPCM del 25 febbraio scorso, c’è una modifica sostanziale e rilevante: quella riguardante la malattia ‘infettiva’ e non più generica. Evidentemente le vivaci proteste rilanciate nei giorni scorsi dalla FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) hanno sortito l’effetto desiderato.
Dunque, solo in caso di malattia infettiva, di durata superiore ai cinque giorni, si dovrà presentare il certificato medico per poter essere riammessi a scuola: tutto ciò sino al prossimo 15 marzo e anche in quelle regioni che hanno abolito l’obbligo di presentazione del certificato o prevedono una tempistica diversa. Il certificato medico andrà presentato non solo dagli alunni ma anche dal personale docente e Ata come già specificato dal Ministero dell’Istruzione in una FAQ: ‘Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.’
Nel caso in cui l’assenza riguardi una malattia non infettiva, andranno seguite, di conseguenza, le normative previste in ciascuna regione.

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