Laurea/Diploma e 24 cfu costituiscono titolo abilitante: un anno dopo la prima sentenza

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Comunicato MSA – Trascorso un anno dalla prima sentenza del Tribunale di Roma, continuano a susseguirsi i contenziosi che ribadiscono il valore abilitante dei 24 cfu, uniti al titolo d’accesso (Laurea/Diploma).

Un anno dopo la prima sentenza: Laurea/Diploma e 24 cfu costituiscono titolo abilitante, MSA fa un bilancio sui contenziosi vinti

Tutto è partito dalla sentenza presso il Tribunale di Roma, n. 2823 del 22 marzo 2019, a seguito di un ricorso patrocinato da MSA e dal suo studio legale Zinzi e Bongarzone. Questa può essere considerata una sentenza storica in quanto per la prima volta è stato dichiarato il valore abilitante di laurea/diploma unitamente ai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche.

Alla base di questa sentenza c’è sicuramente la normativa comunitaria, in particolare, la direttiva 2005/36/CE che impone il possesso di una qualifica professionale idonea e sufficiente al fine di esercitare una professione regolamentata, come l’insegnamento. Il diritto comunitario non contempla le procedure definite “abilitanti” dall’Italia, esse infatti non costituiscono una “formazione regolamentata” che permette di ottenere una qualifica professionale, ma sono semplicemente una procedura amministrativa finalizzata a regolare il reclutamento. L’accesso all’esercizio della professione è dato solo dal titolo d’accesso (laurea o diploma).

Inoltre, all’interno della sentenza si fa riferimento anche al fatto che il legislatore, nello stabilire i requisiti per accedere ai concorsi, ha sostituito il termine abilitazione con i 24 crediti formativi, equiparando così l’abilitazione (Pas, Tfa e SSIS) con i 24 cfu.

Di conseguenza, appare irragionevole la condotta del Ministero che non consente a coloro che possiedono i 24 cfu di entrare nella seconda fascia di Istituto né di partecipare al concorso straordinario, per accedere al ruolo. E questo non solo costituisce una violazione delle norme europee, ma anche della stessa Costituzione Italiana, per quanto riguarda la disparità di trattamento e la negazione all’accesso al pubblico impiego (artt. 3 e 97).

“Questa importante sentenza del Tribunale di Roma ha dato avvio a numerosi contenziosi, non solo da parte del nostro studio legale, ma anche da altri avvocati, i quali sulla base dei medesimi fondamenti giuridici hanno portato avanti azioni legali che si sono concluse positivamente, tanto che ora anche molti di coloro che non appoggiavano la nostra tesi hanno dovuto ricredersi” commenta il prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA settore scuola.

Ancora possibile aderire al ricorso: le precisazioni di MSA

MSA ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso “Laurea/Diploma + 24 cfu” per entrare in seconda fascia. Contestualmente si può aderire anche al ricorso “Concorso Straordinario con Laurea/Diploma + 24 cfu”, a favore di tutti i docenti illegittimamente esclusi dal concorso (che hanno svolto anni di servizio nelle scuole paritarie o che non hanno prestato mai servizio, ma in possesso dei 24 cfu), con l’obiettivo di consentire la partecipazione al concorso straordinario per l’immissione in ruolo. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito internet ufficiale di MSA service. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.

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