Emergenza Coronavirus, le misure valide dal 10/3 al 3 aprile 2020 in tutta Italia: scuola e altro

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E’ emergenza Coronavirus in tutta Italia e il nuovo decreto del Governo applica le misure dell’art 1 del DPCM precedente, prima limitate alla zona rossa, a tutto il territorio nazionale. Quali sono le misure valide per tutti, da oggi al 3 aprile?

Misure anti Coronavirus valide dal 10 marzo al 3 aprile

I provvedimenti contro la diffusione del Coronavirus che entrano in vigore oggi per tutto il territorio nazionale sono:

  • stop ad ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.
  • ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • divieto assoluto  di  mobilita’ per i risultati positivi al virus;
  • sospensione gli eventi e le  competizioni sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (con eccezioni);
  • i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati devono promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
  • chiusi gli impianti sciistici.
  • sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato.
  • sospese le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni AFAM.
  • l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata al rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone.
  • chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura.
  • sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private, ad esclusione della  modalità telematica (alcune eccezioni).
  • sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo del rispetto della distanza di almeno un metro tra i soggetti.
  •  sono consentite le attivita’ commerciali, solo nel rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone.
  • sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico.
  • nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche’  gli  esercizi   commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, va garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
  • sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
  • sono sospesi gli esami di idoneita’ di  cui  all’articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile.

Per i dettagli vedi l’articolo 1 del testo decreto 8 marzo 2020.

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