Scuola in tempi di Coronavirus: la nota Miur n. 392 del 18 marzo 2020 fornisce le Istruzioni operative alle scuole per il lavoro agile di Personale ATA e Dirigenti scolastici. In questo articolo entreremo nel dettaglio e riporteremo alcune precisazioni.
Scuola, istruzioni Miur ai DS sul lavoro agile
La scuola sta vivendo un momento particolare a causa dell’emergenza Coronavirus, e il lavoro agile è diventato ufficialmente la norma per docenti, Personale ATA e Dirigenti scolastici. Nella giornata di ieri, vi abbiamo mostrato la scheda UIL sulle ultime indicazioni ministeriali, in cui sono incluse alcune precisazioni per ATA e DS.
Dirigenti scolastici e Personale ATA: fino a quando saremo in stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i DS devono adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “da casa”. Si tratta di mantenere attive e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio. In sostanza, l’operatività della scuola deve funzionare attraverso il lavoro da casa. Non si devono tollerare presenze a scuola senza le relative (personali) attività lavorative.
Lavoro agile anche per il dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico non deve presentare richiesta formale richiesta di lavoro agile e, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento dell’Istituzione scolastica, deve lavorare da casa.
Personale ATA: quando non è possibile ricorrere al lavoro agile
In tutti i casi in cui non è possibile ricorrere alle forme di lavoro agile (sostanzialmente per i soli collaboratori scolastici), i DS dispongono degli strumenti specifici:
- ferie pregresse,
- congedo,
- banca ore (istituto ignoto dal CCNL Scuola),
- rotazione,
- altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Precisazioni
La scheda UIL fa alcune precisazioni sulle ferie pregresse per il personale della scuola: si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019, art.13 comma 10, CCNL 2007 (che bisogna goderne entro il 30 aprile). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
NOTA BENE: è utile precisare che questo passo contenuto nell’art. 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo e ripetuto fedelmente nella nota ministeriale, tranne per quello che riguarda le ferie da fruire entro il 30 aprile, nulla ha a che vedere con le istituzioni scolastiche, in cui non esiste per esempio l’istituto della “banca ore”.
Pertanto, è chiaro che laddove lo stesso decreto indica il rispetto della contrattazione collettiva, a questa bisogna necessariamente fare riferimento, per cui anche il ricorso ad eventuali congedi (es. permessi retribuiti) o altri istituti, come i anche i riposi compensativi, devono intendersi sempre su base volontaria, come anche le eventuali turnazioni dovranno avere un riferimento come per esempio la contrattazione di istituto, anche perché è già stato indicato nella nota del 10 marzo scorso (e ribadito nel decreto) come si può ricorrere all’esenzione del personale dipendente dal servizio.