Scuola, permessi Legge 104/92: chiarimenti sulla nota Miur del 21 marzo, modalità fruizione 18 giorni

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Il Ministero dell’Istruzione, attraverso la Nota N. 440 del 21 marzo scorso interpreta in maniera restrittiva la modalità di fruizione dei 18 giorni di permesso legge n.104/1992.
A segnalarlo è il prof. Renzo Boninsegna (Snals Verona) che fornisce una spiegazione sulla fruizione dei permessi aggiuntivi.

Modalità di fruizione dei 18 giorni di permesso legge n.104/1992

Infatti, la FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri poteva lasciar intendere che, nel mese di aprile, si potessero portare anche i 3 giorni di marzo. Infatti, alla domanda: ‘Sono estesi i giorni di permesso della legge 104/1992?’, ecco la risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornata al DPCM 22 marzo 2020, al Dl. 17 marzo 2020 e alle ultime Ordinanze del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione Civile.
Risposta: ‘Sì. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/1992 (3 per il mese di marzo 2020 e 3 per il mese di aprile 2020) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. Questi giorni, possono essere anche frazionabili in ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese. I giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020. Ne hanno diritto:

  1. I lavoratori dipendenti Pubblici che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
  2. I lavoratori dipendenti Pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Nota Miur del 21 marzo chiarisce la normativa su estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104/92

Il Ministero dell’Istruzione, nella suddetta nota, ha fornito queste indicazioni in merito all’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
‘L’articolo 24 del decreto legge stabilisce che il numero dei giorni di permesso mensile, previsto ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Ne consegue che, per i mesi di marzo e aprile, il numero complessivo di giorni fruibili è pari a 18, così suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile. Sarà cura dello scrivente Dipartimento, per il tramite delle Direzioni competenti, porre in essere i necessari interventi per il recepimento della novità sul sistema di gestione delle presenze, “RILP”.
In buona sostanza, come spiega il professor Boninsegna di Snals Verona, un dipendente del Ministero dell’Istruzione non può fruire di 18 giorni tutti nel mese di aprile, in quanto i 3 giorni di marzo devono essere fruiti entro marzo 2020.

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