Scuola: ecco perché il registro elettronico non va firmato

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I docenti della scuola italiana si dibattono ogni giorno con le mille difficoltà introdotte dalla DAD (didattica a distanza). Molti di loro in questi giorni si stanno interrogando circa la legittimità delle disposizioni impartite dai propri dirigenti scolastici. Una di queste è costituita dall’innovazione introdotta dal Ministero dell’Istruzione che ha disposto la prosecuzione dell’anno scolastico facendo ricorso alla cosiddetta didattica a distanza. Purtroppo l’ignoranza delle normative è un male che affligge non soltanto il corpo docente ma anche chi dirige le scuole.

Non tutti i presidi sono al corrente che dire ai propri docenti di firmare il registro elettronico rischia di configurarsi come reato di truffa e falso ideologico. Al riguardo c’è una sentenza della Corte di Cassazione che risale a 9 anni fa.

Il rischio del falso ideologico

La Corte di Cassazione, sez. V pen., con Sentenza n. 27377/11, ha giudicato punibile per truffa e falso ideologico il docente che firma il registro e si allontana.

Questo precedente giuridico sta preoccupando i tantissimi docenti in questi giorni sono alle prese con gli adempimenti di rito per tenere aggiornato il registro di classe.

A tutti gli effetti le attività in presenza sono sospese e dunque, come giustamente ha fatto notare un docente precario, è possibile incappare nel reato del falso ideologico art. 88 C.P. (codice penale)*.

Secondo la Corte di Cassazione, il reato di truffa è stato realizzato in quanto l’insegnante aveva tenuto una condotta fraudolenta per aver indotto in errore l’Amministrazione circa la sua presenza in servizio e indebitamente percepito la retribuzione.

In buona sostanza bisogna dimostrare di essere presenti in classe per poter condurre questo genere di attività. La didattica a distanza rende impossibile rispettare questa condizione. Nell’ordinamento manca una norma apposita che possa sgravare efficacemente la responsabilità dei docenti allorquando si deve firmare il registro in quanto non si è fisicamente presenti in quel momento preciso.

*Ci scusiamo per l’errore di trascrizione. L’articolo corretto è il 479 del codice penale.

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