Premio da 100 euro per docenti e personale ATA della scuola. L’art. 63 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” ha stabilito un premio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per il mese di marzo 2020 fino a 100 euro, in rapporto al numero dei giorni di lavoro svolto presso la sede di lavoro. A chi spetta?
ATA e docenti: a chi spettano i 100 euro di premio?
Personale ATA e docenti: il premio fino a 100 euro, che è un beneficio fiscale, spetta a tutti i lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro. Inoltre, la condizione è che abbiano svolto la propria attività lavorativa nella sede di lavoro, durante l’emergenza sanitaria. Considerato che le attività didattiche sono state sospese per tutti dal 5 marzo (con alcune eccezioni) ne deriva che il bonus spetta:
- a tutti i docenti che si sono recati al lavoro fino al 4 marzo;
- al personale ATA o Tecnico Amministrativo che, al fine di svolgere le attività individuate come indifferibili, nel mese di marzo ha continuato a svolgere il proprio lavoro nella sede scolastica.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 3 aprile 2020, ha precisato:
- il beneficio verrà riconosciuto in busta paga mediante il sostituto d’imposta nel mese di aprile (o nel mese successivo) e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- il periodo di lavoro svolto fuori dalla sede di lavoro, non rientra nel computo dei giorni ai fini della determinazione dell’importo del premio;
- ai fini del calcolo, i giorni vanno conteggiati rapportando le ore effettivamente lavorate nel mese alle ore lavorabili come previsto contrattualmente;
- indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede di servizio;
- nel settore privato, per il limite di 40 mila euro si considera esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva;
- se il datore di lavoro non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, il dipendente deve rilasciargli una autodichiarazione, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.