Una scheda messa a punto dalla Flc-Cgil riassume la procedura riguardante le operazioni di mobilità 2020/1. Il CCNI 2019/22 prevede che tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato possa inoltrare domanda di mobilità territoriale. Per ciò che riguarda la mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) accedono i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova, e il personale Ata (per passaggio di profilo nella stessa area) purché in possesso del titolo. Per quanto riguarda le domande dei docenti, però, occorre valutare con attenzione l’esistenza di eventuali vincoli di permanenza, siano essi previsti dal contratto stesso o imposti da subentrati provvedimenti di legge.

Domanda di mobilità scuola 2020/1, le varie casistiche e i vincoli

  • Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto una preferenza puntuale di scuola e l’ha ottenuta nei movimenti 2019/20. Non può presentare domanda volontaria per il triennio successivo
  • Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto, nel corso della I fase, una preferenza con codice di distretto sub-comunale ed ha ottenuto il movimento nel 2019/20 su una scuola ivi compresa. Non può presentare domanda per il triennio successivo
  • Docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della II fase, il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa ed ha ottenuto il movimento nel 2019/20. Non può presentare domanda per il triennio successivo all’interno dello stesso comune.
  • Docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della III fase, la mobilità professionale ed ha ottenuto il movimento nel 2019/20. Non può presentare domanda per il triennio successivo all’interno dello stesso comune.
  • Docente DDG 85/2018 individuato da GMRE immesso in ruolo in data 1.09.2019. Non può presentare domanda per i quattro anni successivi (vincolo di permanenza quinquennale sulla istituzione scolastica).
  • Docente DDG 85/2018 individuato con DM 631/18 immesso in ruolo in data 1.09.2019. Non può presentare domanda per i quattro anni successivi (vincolo di permanenza quinquennale sulla istituzione scolastica).
  • Docente DDG 85/2018 individuato per il 3° anno FIT nell’a.s. 2018/19 che ha prorogato il periodo di prova ovvero in caso di valutazione negativa dello stesso. Non può presentare domanda: nel corrente a.s. 2019/20 ha un rapporto di lavoro a tempo determinato fino all’esito positivo del periodo di formazione e prova.

I previsti vincoli non si applicano in caso di soprannumero/esubero; il docente è chiamato a presentare domanda di trasferimento, in assenza della quale il movimento è disposto d’ufficio.
I docenti che non rientrano in alcuna delle condizioni sopra elencate, possono accedere alla mobilità territoriale volontaria secondo i tempi e le modalità definite nell’Ordinanza Ministeriale. Anche i docenti già titolari di contratto FIT nell’a.s. 2018/19 e confermati in ruolo nell’a.s. 2019/20 ad esito positivo del percorso di formazione e prova, possono presentare domanda di mobilità territoriale volontaria.
Fermo restando di non rientrare in alcuna delle condizioni sopra elencate, sono destinatari di mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra) i docenti che abbiano superato il periodo di formazione e prova al momento della presentazione della domanda, purché in possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.