L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato una nuova circolare riguardante le modalità di fruizione del congedo Covid-19 di cui all’articolo 23 del decreto legge N. 18 del 17 marzo 2020.
L’Inps, a questo proposito, ha inteso fornire dei chiarimenti in merito alla compatibilità del congedo con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
Circolare Inps N. 1621 del 15 aprile: chiarimenti su modalità fruizione del congedo Covid-19
Come si legge nella premessa della circolare N. 1621 del 15 aprile, ‘premesso che il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in materia.’
Potrete scaricare e consultare la circolare diffusa dall’Inps, cliccando sul link sottostante
Messaggio-numero-1621-del-15-04-2020