Docenti di ruolo e supplenze articolo 36 CCNL: come funziona, normativa e trattamento giuridico
Docenti di ruolo e supplenze articolo 36 CCNL: come funziona, normativa e trattamento giuridico

La questione riguardante le supplenze da prorogare, o per essere più precisi, da confermare ai sensi dell’articolo 7/5 del Decreto Ministeriale 131/07, è particolarmente sentita durante questa emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da coronavirus.
Il sindacato Anief ribadisce come le supplenze, in caso di mancato ritorno del titolare, vadano sempre attribuite, anche sino al prossimo 3 maggio, data fissata (almeno per il momento) per la sospensione delle attività didattiche secondo quanto indicato dal DPCM del 10 aprile scorso.
A ribadirlo anche il presidente del sindacato, Marcello Pacifico: ‘La nota 8615 del 5 aprile 2020 emessa dal ministero dell’Istruzione ha ribadito che l’art. 121 del DL 18 “Cura Italia” vuole assicurare che gli incarichi di supplenza continuino a essere attribuiti per tutto il periodo di emergenza Covid-19. Il motivo è quello di evitare che ci sia una riduzione dell’uso delle supplenze brevi e che i precari in servizio si trovino improvvisamente senza contratto, senza alcuna possibilità di tornare a lavorare. È bene ricordarlo’.

Didattica a distanza è da equipararsi a didattica in presenza

La didattica a distanza, a tutti gli effetti, dev’essere equiparata alla didattica svolta in presenza e ne deriva che la supplenza, in nessun caso, può essere negata, nemmeno in presenza di un eventuale limite finanziario delle risorse assegnate in base all’andamento storico della spesa.
Anief, inoltre, sottolinea come il Miur farebbe bene ad agire facendo di tutto per evitare la cessazione dell’uso dei contratti a termine di tipo “breve” anche in presenza del docente titolare.
Infatti, come anche Scuolainforma ha riportato nei giorni scorsi, è stata confermata l’eliminazione dal SIDI della funzione che permetteva la proroga della supplenza breve anche in caso di rientro del titolare secondo l’art. 121 del DL 18 Cura Italia.

Cosa dice la nota N. 8615 del 5 aprile

Nella suddetta nota N. 8615 si legge: ‘In data 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI. Sulla base di tale rilevazione sarà possibile desumere qual è la tendenza e, in caso di eventuale prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in presenza, se ricorrano i presupposti giuridici e contabili per attivare le misure previste dalla norma in esame (salvaguardare i livelli occupazionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio). Sarà cura di questa Amministrazione centrale fornire ulteriori comunicazioni al riguardo’.

Anief: ‘Ministero deve permettere proroga supplenze anche in presenza del docente titolare’

Il presidente di Anief, Marcello Pacifico ha sottolineato che, a onor del vero, ‘la stessa nota 8615 del 5 aprile sottolinea anche che bisognava garantire regolarmente gli incarichi brevi e saltuari pure durante il periodo di sospensione della didattica in presenza e di continuare a utilizzare i contratti a tempo determinato, per evitare ricadute negative in termini occupazionali. Figuriamoci ora che la didattica a distanza è tornata a riprendere a ritmo serrato. Se poi la rilevazione appurasse che non si è sforato il limite di spesa ma, anzi, si è speso di meno, cosa dovrebbe succedere? Noi ci auguriamo – conclude Pacifico – che il ministero permetta la proroga delle supplenze a partire dal 6 aprile, quindi retroattivamente, anche in presenza del docente titolare’.