Scuola, nota Miur 10133 del 21 aprile: incarichi supplenze brevi e saltuarie, articolo 121 del DL 18/2020

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Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a diramare la Nota N. 10133 del 21 aprile avente come oggetto ‘Incarichi di supplenza breve e saltuaria – art. 121 del DL N. 18/2020′.
La Nota, firmata dal Direttore Generale Jacopo Greco, conferma l’inibizione della possibilità di stipula di contratti in caso del rientro del titolare.

Supplenze brevi e saltuarie, Nota Miur N. 10133 del 21 aprile

‘Facendo seguito alla nota prot. N. 8615 del 5 aprile 2020, si comunica che dalla rilevazione di contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati dalle istituzioni scolastiche ed inseriti nel sistema SIDI alla data del 15 aprile 2020 è emerso che, anche per il mese di aprile, la spesa da sostenere per il pagamento degli incarichi in oggetto, riferita ai primi 15 giorni del mese e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è in linea con l’andamento storico della stessa.

Ne consegue che potranno continuare ad essere conferiti incarichi di supplenza breve e saltuaria esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, restando inibita la possibilità di stipulare contratti in caso di rientro del titolare’.

Rientro docenti dopo il 30 aprile, cosa dice l’articolo 37 del CCNL/2007

Ricordiamo quanto riportato dall’articolo 37 del CCNL/2007 in merito al rientro del titolare dopo il 30 aprile:
‘Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.’

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