Personale ATA, Nota Miur del 1° maggio su lavoro agile e fase 2 coronavirus

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Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto il 1° maggio alla pubblicazione di una nota che si riferisce all’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, dove si disponeva che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con Dpcm, il lavoro agile rappresenti modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Nella nuova nota vengono confermate le disposizioni sin qui adottate sino al prossimo 17 maggio a meno che non vengano disposte nei prossimi giorni delle modifiche normative. Ecco il testo della nota Miur.

Nota Miur del 1° maggio su lavoro agile e nuovo Dpcm del 26 aprile 2020

L’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, N. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, N. 27, ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020) ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Conseguentemente, è stabilito che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possono essere svolte in modalità agile.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche.
Ne consegue che il lavoro prosegue presso le predette istituzioni con le modalità finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020, a meno che non intervengano nuove disposizioni normative.
Sono ovviamente fatte salve le prestazioni che possono essere svolte esclusivamente in presenza. A tal proposito, si ricorda che costituisce obbligo di ciascuna Amministrazione individuare dette attività e richiedere la correlata presenza del personale dipendente sul luogo di lavoro garantendo le condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, dai protocolli d’intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e CGIL, CISL, UIL 3 aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020, “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

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