Scuola, Carta del docente: approvato emendamento a favore dei supplenti al 30 giugno (od oltre) in Commissione Istruzione Senato

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La Commissione Istruzione del Senato ha provveduto ad approvare l’emendamento 2.103 sottoscritto dai Senatori De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori che prevede l’incremento del fondo previsto dalla Legge 107/2015 di ulteriori euro 40 milioni limitatamente per l’anno 2020. Le risorse, come si legge nel testo dell’emendamento, saranno destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020.
La Carta, dell’importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Ecco il testo completo dell’emendamento approvato alla Commissione Istruzione Senato.

Emendamento 2.103 per istituzione carta elettronica per docenti con contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis) Il fondo di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l’anno 2020.
6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell’importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 2».

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