AFAM scuola, Decreto Ministeriale N. 112: modalità svolgimento attività didattica in presenza

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Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha sottoscritto il Decreto Ministeriale N. 112 del 26 maggio 2020 riguardante le modalità di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso le istituzioni AFAM. Ecco il contenuto del Decreto Ministeriale. 

Decreto Ministeriale N. 112 del 26 maggio: modalità di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso le Istituzioni AFAM

All’articolo 1 comma 1 si legge quanto segue: ‘Negli istituti superiori di studi musicali l’attività didattica frontale relativa a discipline performative, consistente in lezioni individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami effettuati in presenza, può essere svolta a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n), d.P.C.M. 26 aprile 2020. 

2. Nelle accademie di belle arti, negli istituti superiori per le industre artistiche, nell’Accademia nazionale d’arte drammatica e nell’Accademia nazionale di danza l’attività didattica frontale relativa a discipline laboratoriali e performative, ai tirocini obbligatori e al lavoro tecnico-didattico di conservazione e restauro, può essere svolta a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n), d.P.C.M. 26 aprile 2020.

3. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle attività formative, in particolare quelle che presuppongono la costituzione di gruppi cameristici di dimensioni ampie e di compagini corali e orchestrali, non possa essere assicurata l’adozione delle misure di cui al precedente comma 1 ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame, le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività performativa che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico. 

4. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle attività formative laboratoriali, anche all’interno dei tirocini obbligatori e delle esercitazioni didattiche essenziali, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza non possa essere assicurata l’adozione delle misure di cui al precedente comma 2 ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività formative in sede d’esame le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza, e le modalità più opportune per l’espletamento delle attività laboratoriali e performative nonché di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico. 

5. Nella predisposizione di apposite modalità per lo svolgimento e la valutazione delle attività di cui ai commi 3 e 4, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le istituzioni garantiscono il rispetto degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, nonché delle disposizioni normative concernenti la certificazione della frequenza, la valutazione delle attività performative e di laboratorio e il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto.

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