Monzù (Unicobas): i DS non si permettano di ledere i diritti dei lavoratori in materia di ferie, rientro a scuola il 24 agosto? Fandonie!

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Ennesima presa di posizione da parte di UNICOBAS. Sulla questione è intervenuto ancora una volta  il Segretario Regionale di Unicobas Lombardia nonché componente dell’Esecutivo Nazionale dott. Marco Monzù Rossello. Ricordiamo ai lettori che Unicobas è stato il primo sindacato a battersi per la tutela dei diritti acquisiti. Sin da subito il sindacato si è battuto su didattica a distanza e sanificazione ambienti scolastici. Questa volta interviene sulla questione ferie docenti.

Il sindacalista non ha risparmiato stoccate a quei dirigenti che pensano di poter fare ciò che vogliono a scapito dei lavoratori. 

Cosa succede con le ferie del personale docente e ATA in questa situazione?

Monzù: Non succede assolutamente nulla. Gli insegnanti potranno usufruire delle medesime fino al 31/08/20 così come sempre fatto. Premetto che per fortuna solo alcuni DS stanno procedendo con la richiesta di rientro il 24/08/20 , i così detti “PRESIDI SCERIFFO”. Anche se chi sta agendo in tal senso è una minoranza di dirigenti ,  bisogna comunque mettere un freno a questa idiozia. 

Le ferie del personale docente sono disciplinate dal CCNL 2006/2009 precisamente art 13 e 14 , i dirigenti quindi se ne facciano una ragione.

E’ utile ricordare che il  dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 

Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 

Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie. 

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 

Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo (in aggiunta) ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. 

Inoltre è utile ricordare che nessun collegio docenti può deliberare sulle ferie di un lavoratore. Pertanto qualsiasi delibera in tal senso è da ritenere NULLA.

Nei DPCM emanati in questi mesi non vi è traccia in tal senso, quindi non si comprende come possa solo sfiorare una idea così malsana nelle menti di alcuni DS.

Stranamente nemmeno i sindacati prontafirma hanno ancora svenduto in tal senso i lavoratori. Almeno fino a questo momento.

Invitiamo tutti i lavoratori a contattarci immediatamente affinchè i propri diritti non vengano calpestati scrivendo o chiamando nelle varie sedi sparse u tutto il territorio nazionale o scrivendo direttamente a unicobas.regionelombardia@gmail.com

UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’

Per l’esecutivo Nazionale

Dott. Marco Monzù Rossello

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