Scuola, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2020/21: chi può fare domanda? Le tempistiche

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Il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare alla cosiddetta ‘mobilità annuale‘: infatti, la normativa vigente consente di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia. Il tutto senza che la propria sede di titolarità subisca modifiche. Si tratta dell’utilizzazione e dell’assegnazione provvisoria.

Assegnazioni provvisorie 2020/2021: chi può fare domanda

Il Ministero dell’Istruzione e i sindacati dovrebbero avviare, nelle prossime settimane, un tavolo di confronto per il CCNI 2020/1 su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, ATA ed educativo inerente il prossimo anno scolastico. Vediamo di ricapitolare i requisiti per produrre domanda di assegnazione provvisoria.

Chi può fare domanda

È possibile fare domanda di assegnazione provvisoria per:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziari.
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore (a prescindere dalla convivenza).

Pertanto, può fare domanda tutto il personale a tempo indeterminato che soddisfa i requisiti sopra indicati, assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria. Anche chi ottiene il trasferimento potrà dare domanda: infatti, rispetto allo scorso anno non c’è più il vincolo che impediva la richiesta di assegnazione in caso di trasferimento.

Docenti assunti dalle graduatorie del concorso ex Fit I e II grado

Invece, per quanto concerne, i docenti assunti da GM ex FIT I e II grado, la posizione è ancora incerta: la legge di bilancio ha previsto un blocco di 4 anni ma non ha chiarito se il vincolo riguardi anche le assegnazioni provvisorie.

Domanda di utilizzazione anno scolastico 2020/2021, chi può farla

I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità potranno fare domanda di utilizzazione. Come riporta Professionisti Scuola Network, si tratta delle seguenti categorie di docenti:

  • I docenti che si trovano in situazione di esubero provinciale o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva; questi docenti potranno essere utilizzati, prima a domanda e poi anche d’ufficio, sulla base delle abilitazioni o titoli di studio in possesso, in assenza di disponibilità nella classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.
  • tutti coloro che sono stati trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati nella precedente scuola (obbligatoriamente come prima preferenza) o, in subordine, nelle scuole del comune di precedente titolarità (qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità (in pratica può presentare domanda di utilizzazione per il 2019/2020 il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2011/2012 o successivi).

Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’articolo 7 del CCNI sulla mobilità

  • gli insegnanti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCNI sulla mobilità che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ed i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.
  • I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l’accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero.

Altre casistiche

  • Chi è titolare su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
  • I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).

Insegnanti scuola primaria con titolo per l’insegnamento della lingua inglese

  • Gli insegnanti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
  • I docenti che, pur non in soprannumero, sono in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
  • Gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.

Personale ITP e insegnanti religione cattolica

  • Il personale ITP in esubero che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo. E, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
  • Gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.

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