Scuola e sostegno, Nota Ministero Istruzione su alunni con disabilità e reiscrizione alla medesima classe

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Nota del Ministero dell’Istruzione N. 1068 del 17 giugno che va ad approfondire e a chiarire la precedente Nota 793 dell’8 giugno scorso sugli alunni con disabilità e la reiscrizione alla medesima classe. Qui sotto riportiamo il testo della nuova Nota ministeriale.

Nota Ministero Istruzione N. 1068 del 17 giugno su alunni con disabilità e reiscrizione alla medesima classe

A seguito di numerosi quesiti, è opportuno un ulteriore approfondimento di quanto espresso nella Nota 793/2020 con riferimento al particolare caso degli alunni con prove “non equipollenti”

La Nota sottolinea che “la disposizione in oggetto” (la deroga per le reiscrizioni a fronte di una promozione formale) non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale. 

Va ricordato che, anche se riferito a una programmazione personalizzata ed eventualmente, nel secondo ciclo, non equipollente, i candidati con disabilità sostengono un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. 

Chiarimenti su precedente Nota N. 793 dell’8 giugno

Se così non fosse, l’esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante”. Al fine di dare una indicazione procedurale univoca, si precisa che la sottocommissione può, nel caso in cui rilevi che la prova d’esame non equipollente sostenuta dal candidato con disabilità dimostri l’insufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato, verbalizzare tale rilievo e comunicarlo al DS. Si riportano comunque, nell’attestato di credito formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti. Sulla base del parere della sottocommissione, il Dirigente scolastico, acquisiti i pareri come già indicati nella Nota 793/2020, può disporre, straordinariamente e motivatamente, l’eventuale reiscrizione.

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