Scuola, immissioni in ruolo 2020/21 e novità fascia aggiuntiva concorsi: chi può inserirsi, indicazioni per la domanda (Bozza Decreto)

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Una delle novità per le prossime operazioni di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/1 è rappresentata dalla possibilità di potersi inserire nella fascia aggiuntiva delle graduatorie concorsuali 2018: tale possibilità sarà concessa ai docenti inseriti nelle graduatorie dei vincitori e negli elenchi aggiuntivi degli idonei dei concorsi 2016 (docenti inseriti sia a pieno titolo che con riserva).

Concorsi scuola e novità fascia aggiuntiva, chi si potrà inserire

Ci si potrà inserire o nella stessa regione oppure in una diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine: ci si potrà inserire per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria del concorso 2016.
Anche i candidati inclusi con riserva nelle graduatorie del concorso 2016 potranno partecipare. La riserva varrà anche nella fascia aggiuntiva, fino a conclusione del relativo contenzioso. Il portale ‘Orizzonte Scuola’ ha pubblicato la bozza del Decreto ministeriale, firmato dalla ministra Lucia Azzolina, attualmente all’esame del CSPI. 

Bozza decreto fasce aggiuntive

Nel decreto si legge quanto segue. 

Articolo 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le modalità di espletamento della procedura finalizzata all’inserimento dei candidati collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, nella fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Articolo 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 

  • a. Ministro: Ministro dell’istruzione; 
  • b. Ministero: Ministero dell’istruzione o Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
  • c. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; 
  • d. dirigenti preposti agli USR: Direttori generali degli USR o dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR. 

Destinatari e requisiti di accesso alla procedura

Possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali di cui all’articolo 1, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, all’atto di emanazione del presente decreto, risultano

  • a. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 105;
  • b. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 106; 
  • c. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 107; 

2. I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L’inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso. 

Domanda di inserimento in fascia aggiuntiva, termini e modalità di presentazione

1. I candidati possa istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva di cui all’articolo 1, a pena di esclusione, in una sola regione per ciascuna graduatoria di merito o elenco aggiuntivo in cui risultano collocati. Il candidato che intende chiedere l’inserimento per più graduatorie o elenchi aggiuntivi per i quali ha titolo ai sensi dell’articolo 3, presenta un’unica istanza con l’indicazione, per ciascuna procedura concorsuale, della regione nella cui fascia aggiuntiva intende essere collocato. 

2. I candidati presentano l’istanza di inserimento esclusivamente in modalità telematica, a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza. 

Compilazione delle fasce aggiuntive regionali

1. Ciascun USR, acquisite le istanze di propria competenza, ne verifica l’ammissibilità e procede alla compilazione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali relative ai concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

2. I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dichiarate nell’istanza di partecipazione a suo tempo presentata. 

3. Le fasce aggiuntive, approvate con decreto del dirigente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all’albo, e sul sito internet dell’USR. 

4. Le fasce aggiuntive sono utilizzate annualmente, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 e sino al loro esaurimento, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1—quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 e all’articolo 17, commi 2, lettera b e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

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