Stipendi scuola, dal 1° luglio taglio cuneo fiscale: importi aumenti per fascia di reddito e trattamento integrativo dal 2021

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Novità per gli stipendi scuola dal 1° luglio 2020: infatti, diventano operative le norme del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito in legge dall’articolo 1 comma 1 della legge 2 aprile 2020 n. 21. Tali norme introducono misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Stipendi scuola, dal 1° luglio taglio del cuneo fiscale: cosa cambia in busta paga

Il decreto ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti: si è intervenuti per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.

Come spiegato da una scheda informativa di Flc-Cgil, le norme introducono a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo: tale somma non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno.

Inoltre, per il periodo luglio-dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, si prevede una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno.

Importi a titolo di trattamento integrativo

A tutti coloro che percepiscono redditi fino a 28 mila euro all’anno viene riconosciuta una somma pari a 600 euro per il periodo luglio-dicembre 2020 e di 1.200 euro a decorrere dal 2021: tale somma non concorre alla formazione del reddito. Vengono contestualmente abrogate le norme sul cosiddetto “bonus 80 euro”.

Pertanto, chi percepisce un reddito compreso tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui avrà diritto per il periodo luglio-dicembre 2020 all’assegnazione del trattamento integrativo di 600 euro. Il bonus Renzi di 80 euro (totale 480 euro) viene perciò cancellato. L’incremento, pertanto, è pari a 120 euro (20 euro al mese).

Per chi percepisce un reddito compreso tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui, è previsto un trattamento integrativo di 600 euro (100 euro al mese). Tale fascia di reddito non beneficiava del cosiddetto “bonus 80 euro”. L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020.

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo; inoltre, compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24; infine provvedono al recupero dell’importo, nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti. Il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

Trattamento integrativo con decorrenza 2021

A partire dal 2021, i percettori di reddito compreso tra 8.175 e 24.600 euro lordi l’anno, avranno diritto all’assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro (il bonus 80 euro pari a 960 euro verrà cancellato). L’incremento sarà pari a 240 euro (20 euro al mese).

Per chi percepisce un reddito compreso tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui, è prevista l’assegnazione del trattamento integrativo di 1.200 euro. Verrà cancellata la quota del ‘bonus 80 euro’ data dalla seguente formula matematica: 960*(26.600 – reddito complessivo) /2.000.

Ciò significa che se un lavoratore percepiva uno stipendio annuo pari a 26mila euro, secondo la normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio-dicembre, pari a 288 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 1.200 con un incremento di 912 euro (+76 euro al mese). Tra i 26.601 e i 28mila euro, si avrà diritto al trattamento integrativo di 1.200 euro (100 euro al mese).

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