Aggiornamento III fascia ATA: FAQ Ministero Istruzione su compilazione domanda

Nuovo bando di concorso straordinario per i docenti della scuola superiore, Decreto in arrivo. Il portale ‘Orizzonte Scuola‘ ha pubblicato la bozza del Decreto che va ad apportare sostanziali modifiche al precedente bando. Come è noto, i posti banditi saliranno a 32mila e i docenti in graduatoria avranno diritto all’immissione in ruolo fino ad esaurimento degli elenchi. Un’altra modifica riguarda lo svolgimento della prova scritta: niente più ‘crocette’ ma quesiti a risposta aperta, sempre computer based, distinta per classe di concorso e tipologia di posto.

Concorso straordinario docenti scuola superiore: la bozza del Decreto

In merito alla prova scritta, all’articolo 13 della bozza del decreto si legge:
La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della prova è pari a 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La prova scritta per i posti comuni, è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue: 

  • a. sette quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in minime alle discipline oggetto di insegnamento; 
  • b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

La prova scritta per i posti di sostegno è finalizzata all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue: 

  • a. sette quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 
  • b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da 8 quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 2, lettera a) delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 2, lettera b). Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dal Comitato Tecnico Scientifico in ragione della specificità delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla procedura. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 2, 3 e 4 è assegnato un punteggio massimo pari a 10 punti. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura.