Gli aspiranti docenti che vogliono presentare domanda di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali 2020 per le supplenze nella scuola, cosa dovranno inserire? Come anticipato ieri, la domanda potrà essere presentata in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali si possiedono i requisiti previsti.
Domanda per GPS 2020: regole generali
L’articolo 7 della bozza dell’Ordinanza ministeriale indica cosa va inserito nella domanda (istanza di partecipazione) per le GPS (graduatorie provinciali). Ai primi commi, l’ordinanza (suscettibile ancora di possibili modifiche) spiega che l’istanza si presenta unicamente in modalità telematica e che i termini saranno comunicati successivamente. In ogni caso, si avranno 15 giorni di tempo per presentarla. Ogni GPS avrà 2 fasce.
Istanza: cosa inserire?
Nell’istanza di partecipazione alle graduatorie provinciali 2020 ogni aspirante dichiara:
- il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
- l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati;
- i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
- i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all’ordinanza;
- il consenso al trattamento dei dati personali.
Altri dettagli
Non si terrà conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza. Non sarà valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione.
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
- a) titoli di studio conseguiti all’estero;
- b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.