Supplenze scuola
Supplenze organico 'Covid': cosa succede in caso di possibile altro incarico da GI?

Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a presentare ai sindacati la bozza dell’Ordinanza riguardante le nuove graduatorie provinciali. Qui di seguito, vi riassumiamo le indicazioni per gli Insegnanti Tecnico Pratici e i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento: ricordiamo che si tratta, al momento, di una bozza e che, per tale motivo, è suscettibile di modifiche, anche importanti.

Graduatorie provinciali: ITP

La bozza dell’Ordinanza ministeriale per le graduatorie provinciali prevede che gli Insegnanti Tecnico Pratici che si inseriscono per la prima volta nelle graduatorie siano in possesso dei 24 CFU. 

C’è da sottolineare come il Dlgs 59/2017 (in relazione ai concorsi) abbia disposto che fino al 2024/2025 il requisito di accesso per i posti di Insegnante Tecnico Pratico siano ancora i diplomi definiti dalla normativa vigente, essendo esonerati dal requisito dei 24 CFU (Articolo 22). I nuovi requisiti (laurea specifica più 24 CFU) saranno richiesti soltanto a partire dal 2024/2025.

Graduatorie provinciali: docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento

La bozza dell’Ordinanza ministeriale dispone che i docenti inseriti nelle GAE possano presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Anief ritiene che sia necessario disporre una proroga dei termini per il conseguimento dei 24 CFU in base a tre principali motivazioni:

  • il mancato conseguimento dei 24 CFU da parte di molti aspiranti che confidavano nell’estensione anche alle costituende GPS della deroga di cui al citato art. 22 c. 2 D.lgs 59/2017;
  • la sospensione delle attività di molte università ovvero, nei casi di svolgimento delle attività on line, il rallentamento delle stesse durante la fase di chiusura totale per limitare il rischio contagio da SarsCoV-2;
  • il rifiuto, da parte di molte università, di consentire l’iscrizione ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU in quanto non congruenti con il mero possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. In relazione a tale ultimo punto, è necessario anche un coordinamento con il Ministero dell’università e della ricerca al fine di fornire a tutti gli atenei, ivi compresi quelli che offrono corsi on line, i chiarimenti e le indicazioni operative del caso.