Graduatorie provinciali
Graduatorie provinciali

Il Ministero dell’Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza dell’Ordinanza Ministeriale riguardante l’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento delle graduatorie di istituto. Come Vi abbiamo riferito in precedenza, la bozza ha già subito delle modifiche sostanziali rispetto al testo originario, Ora si procederà alla richiesta del parere, obbligatorio ma non vincolante, al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), che ai sensi della suddetta Legge n. 41, avrà 7 giorni per esprimere il suo parere. Vediamo, in particolare, cosa dice la bozza dell’Ordinanza Ministeriale in relazione ai controlli sulle dichiarazioni presentate.

Graduatorie provinciali per le supplenze, controlli sulle dichiarazioni presentate dai docenti

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
Conseguentemente alle determinazioni suddette, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci sarà, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.