Graduatorie provinciali per le supplenze al 31 agosto e d’istituto per le supplenze brevi, ormai ci siamo per l’Ordinanza ministeriale.
Azzolina su graduatorie provinciali per le supplenze
Anche la ministra Azzolina ha confermato la pubblicazione imminente del provvedimento: ‘Con la definizione delle graduatorie provinciali per le supplenze, nei prossimi giorni, contiamo entro l’inizio dell’attività didattica di avere in cattedra tutti i docenti necessari. Si tratta di uno strumento che inizia a porre rimedio in via strutturale a tematiche annose per il nostro sistema di istruzione, come la cronica mancanza di docenti soprattutto nelle aree del Nord’.
Ordinanza ministeriale GPS: come dovrebbe cambiare il testo rispetto alla bozza originaria
Come riporta il portale ‘Orizzonte scuola’, alla bozza originaria sono state apportate diverse modifiche, scaturite dal confronto con i sindacati avvenuto nei giorni scorsi. Le supplenze ai docenti di ruolo potranno essere attribuite, nel rispetto della legge 107/2015 (Buona Scuola), ‘nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GSP ovvero nelle graduatorie di istituto’.
All’articolo 2 (comma 5) è stata inserita la possibilità di assegnare supplenze al 31 agosto e 30 giugno anche dalle graduatorie di istituto ‘In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11.’
Le supplenze temporanee termineranno, come di consueto, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche. Inoltre, la possibilità di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze viene estesa agli studenti di terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria che abbiano assolto rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza (una nota che sta suscitando diverse polemiche nelle ultime ore).
Inoltre, nelle classi di concorso dei Licei Musicali risulta inserita anche la A-53 Storia della musica. Viene eliminata per “i soggetti inseriti in GAE, che abbiano fatto domanda di inserimento nelle GPS e abbiano presentato conseguente domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto” il titolo di priorità nell’attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto di seconda fascia per le classi di concorso o posti ove risultano altresì inseriti in GAE.
Infine, viene cancellata la restrizione secondo cui il completamento di orario per le supplenze sarebbe potuto avvenire solo con ” orario sia compatibile con quello della supplenza già attribuita al docente”
Per quanto riguarda la valutazione del servizio, il paragrafo dedicato cambierà così: ‘Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado , come determinato dalle tabelle di cui all’articolo 8, comma 1.
Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.
In merito ai docenti immessi in ruolo con riserva, nel provvedimento definitivo dovrebbe essere inserita la seguente normativa: ‘Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.”