Scuola, cattedra orario esterna (COE): domanda miglioramento cattedra o di ottimizzazione, cos’è e come funziona

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Una delle problematiche che, spesso, i docenti si trovano a dover affrontare riguarda la titolarità di una cattedra orario esterna (COE) ovvero una scuola di titolarità associata ad una o più scuole di completamento. In questo caso, il docente può chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, tramite la cosiddetta domanda di miglioramento cattedra o di ottimizzazione. Tale domanda, comunque, deve essere prevista dallo specifico Contratto integrativo regionale per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (CIR).

Infatti, la possibilità di chiedere una modifica della scuola di completamento della COE dipende dalla contrattazione integrativa regionale, che può consentire ai docenti interessati di presentare domanda di miglioramento cattedra.

Non tutte le Regioni prevedono questa possibilità: i contratti integrativi regionali definiranno possibilità e criteri di miglioramento cattedra anche con il possibile coinvolgimento di ore e spezzoni che potrebbero rendersi disponibili in organico di fatto.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: domanda di miglioramento cattedra o di ottimizzazione

Il CCNI Nazionale contiene un riferimento all’ottimizzazione: l’articolo 2 comma 6 del CCNL integrativo per le assegnazioni e utilizzazioni prevede che “il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore”.Qualora dall’organico di fatto emerga tale disponibilità di ore, il Dirigente dell’istituto di titolarità procederà d’ufficio a comunicare al docente, al Dirigente Scolastico dell’istituto di completamento e all’ATP il nuovo assetto orario. Tuttavia anche in questo caso è opportuno che il docente presenti domanda di ottimizzazione. 
Quindi, laddove la contrattazione regionale non preveda diversamente, si ritiene che sia comunque possibile richiedere l’ottimizzazione della cattedra ai sensi del suddetto art. 2 comma 6 del CCNL, sebbene in questo caso si faccia riferimento esclusivamente al completamento nella stessa scuola di titolarità.
La possibilità di richiedere il miglioramento della cattedra con altri istituti, deve invece essere disciplinata dai contratti regionali.
Il CCRI del Lazio, per esempio, prevede all’articolo 2, comma 1, lettera q) la possibilità di richiedere l’ottimizzazione nel caso di una cattedra orario esterna strutturata in organico di diritto su istituzioni scolastiche di comuni diversi o distretti diversi dello stesso comune (intendendosi per istituzione scolastica una sede autonoma di organico).Anche il CCRI del Veneto prevede che i docenti titolari di cattedra orario esterna possono chiedere la modifica della scuola o delle scuole di completamento nella stessa classe di concorso ovvero su sostegno purchè dotati del previsto titolo di specializzazione mediante domanda cartacea da produrre al competente Ufficio Ambito territoriale (d’ora in poi U.A.T.) entro il medesimo termine fissato dal MIUR per la presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria. 
Il CCRI del Piemonte stabilisce che si possa presentare la domanda di utilizzo nel caso in cui la cattedra interna sia stata trasformata in COE nel corso della fase associativa, oppure che la cattedra esterna abbia modificato la precedente composizione e il docente non abbia avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento. Gli stessi docenti hanno la possibilità di completare l’orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie di cui si ha titolo di studio, comprese ore di sostegno in deroga autorizzato all’istituzione scolastica anche spezzando, dove possibile, i relativi contributi orari.
Inoltre, si riconosce ai docenti soprannumerari che hanno avuto come sede di trasferimento una cattedra divisa in tre sedi di istituzioni scolastiche diverse, di chiedere all’Ufficio di Ambito territoriale competente l’ottimizzazione della cattedra anche attraverso l’abbinamento con ore vacanti delle scuole viciniori.L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, nell’ipotesi di atto unilaterale relativo alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2019\2022 del personale docente, educativo e ATA prevede che “nella fase di riaggregazione delle cattedre e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova riaggregazione della cattedra ai fini di renderla più funzionale. Ove possibile, quest’ultima operazione verrà effettuata al termine delle operazioni di rientro, anche su spezzoni, nella scuola di precedente titolarità”.Anche il CCRI della Campania ha previsto che i docenti la cui cattedra sia stata composta in COE durante la fase associativa possano presentare domanda di ottimizzazione.

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