GPS e graduatorie d’Istituto: istanza di partecipazione

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L’articolo 7 dell’Ordinanza ministeriale sulle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e sulle graduatorie di Istituto, contiene le indicazioni sull’istanza di partecipazione. Indichiamo di seguito cosa ha stabilito il Miur.

Graduatorie provinciali e d’Istituto: domanda di partecipazione

Chi intende presentare istanza di partecipazione alle GPS e alle graduatorie di Istituto, deve farlo, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali possiede i requisiti previsti. La domanda potrà essere presentata solo telematicamente, in un arco temporale di 15 giorni. La tempistica sarà comunicata a breve.

GPS: cosa dichiarare nell’istanza

Nell’istanza di partecipazione alle GPS e alle graduatorie di istituto, che ogni aspirante presenta, deve dichiarare:

  • il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative che sono indicate all’articolo 6;
  • di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;
  • le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Questa dichiarazione deve essere resa anche se negativa, altrimenti si verrà dalla procedura;
  • l’indirizzo, che includa codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura.
  • i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
  • i titoli valutabili, ovvero quelli indicati nelle tabelle allegate all’ordinanza
  • il consenso al trattamento dei dati personali
  • i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Casi di esclusione dalle graduatorie

Alcune istanze possono essere escluse dalla procedura, ovvero le domande:

  1. presentate fuori termine e in modalità difforme da quella indicata
  2. dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione (articolo 6).
  3. del candidato che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto
  4. dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità
  5. del candidato il cui titolo non è posseduto entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

La valutazione dei servizi.

Dichiarazione titoli

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli, ma senza produrre nessuna certificazione. A questa regola ci sono tre eccezioni, ovvero:
a) titoli di studio conseguiti all’estero;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea.

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