Inps, novità su assegni nucleo familiare a carico Fondo integrazione salariale: la circolare

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L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato la circolare N. 88 del 20 luglio 2020, contenente le importanti novità apportate dall’articolo 68 del decreto legge n. 34/2020 riguardante le misure di sostegno del reddito previste dal decreto legge n.18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali indicazioni riguardano il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare INPS N. 88 del 20 luglio su percezione ANF a carico del Fondo integrazione salariale

Nella circolare si precisa che ‘l’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto. Nello specifico, se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata. Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore. Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della presente circolare, si precisa quanto segue: a. i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3; b. i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4; c. i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile. 
Le modalità operative sopra indicate trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro che erogano l’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, compresi i datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAF durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare. Da ultimo, si ricorda che le domande di ANF per i lavoratori dipendenti hanno validità per periodi compresi tra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’anno successivo. Quindi a partire dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.’

Potrete scaricare e consultare offline la circolare, cliccando sul link qui sotto

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