Graduatorie Provinciali per le Supplenze, come devono essere valutati gli assegni di ricerca? Le tabelle valutazione titoli, a questo proposito, riportano quanto segue: ‘Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Per ciascun titolo si attribuiscono 12 punti’ (Voce B.12).
Ne deriva che gli assegni di ricerca vengono valutati 12 punti per ogni titolo posseduto. Invece, non sono valutabili le borse di studio.
Supplenze scuola e Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2020: valutazione assegni di ricerca
Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della pubblicazione delle FAQ ufficiali sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ha trattato la questione, rispondendo alla seguente domanda: ‘Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione b.9), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività ? 12 punti per ciascun anno?’
GPS, valutazione assegni di ricerca: la risposta del Ministero dell’Istruzione
La risposta del Ministero dell’Istruzione: ‘L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti’.
Considerando la precisazione fornita dalla FAQ ministeriale, il bando e la relativa vincita rappresentano l’unico riferimento nella valutazione degli assegni di ricerca che potranno essere valutati anche nel caso in cui non risultano ancora conclusi.