Supplenze scuola, spezzoni pari o inferiori a 6 ore: novità Miur, cosa cambia con l’OM 60/2020

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L’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 ha apportato un’importante modifica in merito al Regolamento delle Supplenze (D.M. N. 131/2007) per quanto riguarda le ore di insegnamento pari o inferiori alle sei ore settimanali. Vediamo nello specifico.

Supplenze, spezzoni pari o inferiori alle 6 ore: cosa cambia con l’Ordinanza N. 60/2020 sulle nuove GPS

Il comma 3 dell’Articolo 2 dell’OM 60/20 recita quanto segue: ‘Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina’.

Il Regolamento delle Supplenze (D.M. n. 131 del 13 giugno 2007), invece, aveva stabilito che ‘per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali’.

Il precedente ordine di attribuzione degli spezzoni orari e la nuova modifica al Regolamento delle Supplenze

Fino allo scorso anno, in sostanza, l’ordine di attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore si rivolgeva, in primis, ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento; poi venivano i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, sempre forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento; in terza fase, ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. Infine, il dirigente scolastico, terminato quest’ordine, poteva ricorrere alle graduatorie di istituto, partendo dalla prima fascia..
Ai fini del completamento dell’orario, invece, il comma 3 dell’articolo 2 dell’OM 60/2020 fa riferimento al docente di ruolo non abilitato invece che al docente abilitato assunto con contratto determinato in servizio presso quella determinata istituzione scolastica.

Questa importante modifica nella normativa, operata dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della nuova Ordinanza che introduce le Graduatorie Provinciali per le supplenze, potrebbe produrre un danno per i docenti precari per quanto riguarda l’aspetto del completamento orario nella stessa scuola.

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