Scuola, immissioni in ruolo 2020/21: accettazione o rinuncia di una proposta di assunzione

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Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2020/1: nell’Allegato A trasmesso dal Ministero dell’Istruzione agli Uffici Scolastici Regionali, contenente le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo, si sottolinea che, una volta che gli USR avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all’avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile. I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi. Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo.

Immissioni in ruolo 2020/1, accettazione o rinuncia di una proposta di assunzione

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

ECCEZIONI: 

a) I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9 (Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno), non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21. 

b) I soggetti nominati nelle operazioni di immissione in ruolo ordinarie o che abbiano rinunciato alla nomina non possono partecipare alle operazioni di cui alla lettera A.17 (procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sui posti che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente).

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