Una sentenza de Tribunale di Grosseto, pubblicata lo scorso 5 agosto 2020, riconosce il diritto alla proroga della supplenza breve ad una docente soggetta ad serie di contratti interrotti per il rientro formale del titolare, in giorni liberi/festivi, o nel periodo di sospensione dell’attività didattica. Prevale il principio della continuità didattica.
Supplenze brevi VS continuità didattica
Una docente soggetta a supplenze brevi ha promosso un ricorso, con il patrocinio dell’avv. Lavinia Mensi. Veniva convocata al’inizio dell’anno scolastico per un incarico di supplenza breve, ma il titolare della cattedra rientrava in servizio nei giorni festivi/liberi (senza mai far rientro in classe), e si rendeva disponibile nel periodo di sospensione dell’attività didattiche.
A causa di tale comportamento del titolare, la supplente era soggetta all’interruzione della continuità del servizio.
La sentenza a suo favore
Dopo il ricorso per la richiesta del riconoscimento del servizio annuale, il Tribunale ha accolto la domanda della supplente. La motivazione sta nella necessità di tutelare “la continuità didattica e quindi la funzione educativa rispetto agli alunni senza privarli della figura di riferimento nel caso in cui l’assenza del titolare si protragga di fatto“. Potete leggere la sentenza nel documento sotto riportato.