Supplenze scuola 2020/21 e graduatorie: effetti mancata o parziale scelta delle scuole

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Supplenze scuole da graduatorie provinciali o di istituto per l’anno scolastico 2020/2021: lo scorso 6 agosto è scaduto il termine per la presentazione della domanda di inserimento e di aggiornamento per le nuove GPS e graduatorie di istituto. Secondo la nuova normativa, le supplenze annuali sino al 31 agosto e al 30 giugno saranno conferite direttamente dagli Uffici Scolastici Regionali mentre le supplenze brevi saranno di competenza dei Dirigenti Scolastici. Cosa succede qualora un aspirante supplente avesse dimenticato di scegliere le venti scuole? E cosa accade, invece, se ne ha indicate meno di 20? Vediamo in dettaglio cosa dice l’Ordinanza N. 60/2020 relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze.

GPS e graduatorie di istituto 2020/1: mancata o parziale scelta delle 20 scuole, cosa succede?

In merito al primo caso, ovvero la totale omissione delle venti scuole, l’articolo 11 (comma 4) della suddetta Ordinanza Ministeriale indica quanto segue: ‘L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo’.

Ciò significa che l’aspirante supplente inserito nelle GPS di prima o seconda fascia potrà partecipare all’attribuzione delle supplenze annuali, su tutte le scuole della provincia. L’aspirante supplente che, invece, non ha scelto le scuole non potrà partecipare alle supplenze temporanee (maternità, malattie etc…) conferite dai dirigenti scolastici.

Supplenze da graduatorie di istituto, omissione delle scuole? Si può ricorrere alla MAD

In questo caso, l’unica soluzione appare la domanda di messa a disposizione (MAD) anche se non è da escludere che la questione possa essere trattata in occasione dell’emissione, da parte del Ministero dell’Istruzione, della circolare annuale sulle supplenze.

Cosa accade, invece, qualora l’aspirante supplente non abbia inserito tutte e 20 le scuole? In questo caso, la domanda è assolutamente valida: infatti, l’OM 60/2020 non parla di scelta obbligatoria di venti scuole, anche perché in alcuni casi non sarebbe nemmeno possibile. 

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