Rimodulazione unità oraria, il contrasto tra il Mi e il contratto

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Rimodulazione unità oraria, l’interpretazione del Mi contrasta con quanto indicato dal CCNL 2018. La mancata coerenza lascia le scuole sole, senza quel sostegno ministeriale più volte promesso.

Rimodulazione unità oraria, la risposta del MI

Rimodulazione unità oraria è una soluzione per tenere insieme l’esigenza della suddivisione della classe in gruppi di apprendimento e la copertura dell’organico docente soprattutto Covid-19. Al momento attuale questo non è stato assegnato, lasciando le scuole nella difficoltà di organizzare la riapertura settembrina.

Al riguardo il Mi si presenta disponibile alla rimodulazione oraria. La conferma viene dalla risposta n°10 presente nell’apposita sezione predisposta dal Ministero: L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.

La risposta non sorprende, anticipata più volte anche dalla Ministra Azzolina.

L’interpretazione contrasta con il CCNL 2018

La posizione del Mi conferma quanto previsto nella seconda parte dell’art. 28 del CCNL 2018. Si legge infatti ” “Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”.

Molti Istituti scolastici hanno attuato questa indicazione, ma in presenza di un progetto didattico che ne richiedeva la riduzione. La situazione di emergenza, dovuta alla pandemia oggettivamente è un’altra cosa. Quindi?

Lo scenario è chiaro ed è citato all’inizio del suddetto articolo, quando si fa riferimento al CCNL 2007 e precisamente all’ art. 28 comma 8 che recita” Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

La circolare 243/79, la logica delle scatole cinesi

Purtroppo la nostra legislazione, e non solo, adotta la logica delle scatole cinesi. In pratica si parte dalla norma generale che propone disposizioni contenute in documenti minori. E questo richiede un esercizio di ricerca e di lettura che non tutti sono disposti ad affrontare.

Detto questo cosa si legge nella circolare 243/79 (potete consultarla con una veloce ricerca online)? Partendo da una difficoltà relativa all’organizzazione dei trasporti ( motivi non didattici) prevede la riduzione oraria, concludendo che “non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.

In conclusione non si comprende il motivo della posizione del Mi. L’unica possibile risposta la possiamo trovare nella necessità di non proporre una scuola Covid-19 leggera e impoverita nella proposta formativa. Soluzione che può risultare controproducente, tenendo presente che il 20 e il 21 settembre si voterà.

In questo modo però il cerino rimane in mano alle scuole che dovranno far quadrare il cerchio. Ci riusciranno o applicheranno quanto previsto bnella prima parte dell’art. 28 del CCNL 2018?



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