Permessi Legge 104
Permessi Legge 104

La legge 104/92, dopo le modifiche introdotte dalla Legge 53/2000, dal D.Lgs 151/2001, dalla Legge 183 del 4.11.2010 (art. 24) e dal Decreto Legislativo n. 119/2011 ha disposto la fruibilità di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per il lavoratore dipendente che assiste una persona disabile in situazione di gravità.

Legge 104/92, permessi per il personale docente e ATA

In particolare si legge: ‘A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente’.

Quali documenti devono essere presentati?

In merito ai documenti da presentare per l’ottenimento di tali permessi, il comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104/92 dispone che il dichiarante debba presentare il verbale della commissione medica in base al quale risulti l’accertamento della situazione di handicap grave; inoltre, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; in più, occorre produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile e che fruisce di permessi per l’assistenza alla persona disabile.

Inoltre, il lavoratore deve produrre la dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici.
Infine, bisogna presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare ogni anno, che da parte della Struttura Sanitaria non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.

Il lavoratore, inoltre, è tenuto a presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza attestante il fatto che il dipendente presta assistenza al disabile e che è consapevole del fatto che le agevolazioni rappresentino strumento di assistenza del disabile (impegno morale e giuridico a prestare effettivamente la propria opera di assistenza). 
Il dipendente è consapevole, inoltre, dell’onere per l’amministrazione e dell’impegno di spesa pubblica per lo Stato in merito alla fruizione delle agevolazioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di situazione di fatti e di diritto che comporta la perdita della legittimazione alle agevolazioni.