Supplenze 2020/21 da GPS e GAE: normativa su rinuncia ed accettazione, chiarimenti

Date:

Supplenze scuola per l’anno scolastico 2020/2021 e normativa riguardante la rinuncia o l’accettazione di una proposta di assunzione da Graduatorie ad Esaurimento e dalle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In particolare si applicano le disposizioni contenute al comma 1 dell’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020 che ha istituito le nuove GPS.

Supplenze scuola da Gae e da GPS: cosa dice la normativa su rinuncia ed accettazione

‘Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti – si legge al comma 1 articolo 12 – è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento (31 agosto)’.

Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

La normativa non fa altro che riprendere quanto già previsto al comma 5 dell’articolo 3 del Regolamento supplenze (D.M. 13 giugno 2007). La norma sul ‘Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche’ si riferisce esclusivamente alle convocazioni provinciali da GaE e, a partire da quest’anno, da GPS.
Ne deriva che, esclusivamente durante le operazioni di attribuzione delle supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei contratti (o della presa di servizio), il docente può rinunciare a una supplenza temporanea già accettata sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per accettare un’altra annuale al 31 agosto per la stessa classe di concorso o anche per altra classe di concorso senza incorrere in penalizzazioni.

Spezzone di cattedra per supplenza su posto ‘intero’

In maniera analoga è possibile rinunciare ad uno ‘spezzone’ di cattedra per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, a condizione che, all’atto della convocazione, non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.

Pertanto, qualora l’aspirante supplente abbia accettato uno spezzone al 30 giugno o al 31 agosto, a motivo di assenza di cattedre o posti interi, può accettare successivamente una supplenza su posto interno al 30 giugno e\o al 31 agosto, senza penalizzazioni.

Tutto ciò, è bene ricordarlo, a condizione che questo avvenga durante le operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei contratti. La normativa viene applicata solamente alle supplenze a livello provinciale da GaE e dovrebbe trovare medesima applicazione anche per le GPS. La circolare annuale sulle supplenze dovrebbe confermare tale orientamento.

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Roma, lite tra studentesse in un liceo della Capitale: intervengono i Carabinieri

Un incidente turbolento si è verificato in un istituto...

Concorsi Docenti 2024, prova orale: elenco avvisi USR estrazione lettera [in aggiornamento]

Concorsi Docenti 2024 - Il processo selettivo per i...

Stipendi NoiPA Aprile 2024: qualcosa non torna, cedolini ridotti di circa 100 euro

In Aprile 2024, alcuni dipendenti pubblici potrebbero notare una...