Rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono della supplenza da GaE, GPS o graduatorie di Istituto. Cosa prevede il MI per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro o il mancato perfezionamento dello stesso?
GaE e GPS, sanzioni ed effetti della risoluzione anticipata della supplenza
Quando le supplenze sono conferite da GAE e GPS, in caso di risoluzione anticipata del contratto è previsto:
- Quando si rinuncia o si è assenti alla convocazione si perde la possibilità di conseguire supplenze da GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- La mancata assunzione di servizio dopo aver accettato la supplenza, anche mediante delega, porta alla perdita della possibilità di conseguire supplenze da GAE, GPS e graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Graduatorie di Istituto: sanzioni
Per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto 2020/21, le sanzioni previste per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono:
- la rinuncia a una proposta o alla sua proroga o conferma comporta la collocazione in coda alla graduatoria di III fascia relativa al medesimo insegnamento; a tal proposito si ricorda che la mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta effettivamente pervenuta al destinatario, equivale ad una rinuncia esplicita;
- la mancata presa di servizio dopo l’accettazione porta alla perdita della possibilità di conseguire supplenze per lo stesso insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.