GPS, valutazione servizio specifico e aspecifico: chiarimenti su cumulabilità

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In merito alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2020/22, è opportuno fornire dei chiarimenti su un aspetto piuttosto dibattuto sui social, quello riguardante la valutazione del servizio come specifico o aspecifico

Graduatorie Provinciali per le Supplenze: servizio specifico e aspecifico

Le tabelle titoli allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 indicano quanto segue per quanto riguarda il servizio specifico: ‘Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: sono attribuiti 2 punti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico’ (Voce C.1).
Per quanto concerne, invece, il servizio aspecifico, viene indicato quanto segue: ‘Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado: è attributo 1 punto, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico’. (Voce C.2)

Servizi aspecifici contemporanei: cumulabilità

Nel caso in cui sia svolto servizio contemporaneo su due diverse classi di concorso, si può far valere per entrambe il relativo punteggio specifico. In caso di servizio contemporaneo prestato su due distinte classi di concorso, ai fini della valutazione in una classe di concorso terza, il sistema somma i due servizi aspecifici.

Rispetto a quanto avveniva in passato, non è più previsto il limite della valutabilità (max sei mesi per ogni cdc). Infatti, l’articolo 15 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020 indica quanto segue: ‘Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi’.
Ne deriva che nella classe di concorso terza, i servizi aspecifici relativi ai servizi svolti in altre cdc contemporaneamente, sono cumulabili nel rispetto del limite complessivo dei 12 punti.

Servizi specifici e aspecifici contemporanei: cumulabilità

E se il servizio contemporaneo viene prestato per un periodo inferiore ai 6 mesi? Vengono sommati i due servizi (specifico e aspecifico) prestati sulle due cdc in modo esattamente speculare. La normativa, infatti, prevede che ‘ciascun titolo’ debba essere valutato al massimo 12 punti (se specifico) o 6 punti (se aspecifico), ma non è presente alcun vincolo in merito alla loro cumulabilità fra servizi diversi (specifici e\o aspecifici).

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