Supplenze 2020/21, quando un docente può lasciarne una per un’altra? Tutte le casistiche

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Supplenze scuola per l’anno scolastico 2020/21: in linea generale, se un docente abbandona una supplenza perde la possibilità di ottenere un nuovo incarico per tutte le graduatorie di tutti i posti o classe di concorso dove il soggetto risulta inserito. In ogni caso, vi sono delle circostanze che permettono di lasciare una supplenza per accettare un altro incarico.

Supplenza da graduatorie di istituto: passaggio a supplenza annuale al 30 giugno o 31 agosto

In merito alle supplenze conferite da graduatorie di istituto, l’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020, al comma 2 dell’articolo 14, indica quanto segue: ‘Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)’ (ovvero sino al 30 giugno o al 31 agosto).Dunque, è consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). 

Inoltre, è possibile lasciare anche una supplenza al 30 giugno o 31 agosto se questa è stata conferita dalle graduatorie d’istituto per accettare un’altra sempre al 30 giugno o 31 agosto (per lo stesso o altro insegnamento). È opportuno ricordare, infatti, che ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 della suddetta OM, in caso di esaurimento o incapienza delle Graduatorie ad Esaurimento e delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, i posti residuali al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferiti anche mediante scorrimento delle graduatorie di istituto

Abbandono supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto da GAE o GPS

Non è possibile lasciare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che questa sia su posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE/GPS o graduatorie di istituto, anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza a orario ridotto.

L’Ordinanza Ministeriale 60/2020, tuttavia, ha previsto un’eccezione al comma 11 dell’Articolo 12: ‘Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale (31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento’.
Pertanto, solamente nel caso in cui non sia ancora avvenuta la stipula del contratto o la relativa presa di servizio, sarà ancora possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per accettarne una al 31 agosto.

Altre casistiche

Non è più consentito, invece, lasciare una supplenza breve per accettare un incarico sino al termine delle lezioni. Il suddetto comma 11, infatti, permette di lasciare una supplenza breve solo per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Il docente che presta servizio su una supplenza fino al termine delle lezioni, conferita da graduatorie d’istituto, può lasciarla per accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto.

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