Supplenze, indicazioni Ministero su rinuncia da Gae e GPS e su ITP con giudizio pendente

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Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare la nuova circolare per le supplenze relativa all’anno scolastico 2020/21. L’amministrazione centrale, tra i vari punti citati all’interno del documento, ha fornito nuove indicazioni riguardo alla rinuncia di incarichi da Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Provinciali per le Supplenze oltre che per i ricorsi degli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP).

Circolare supplenze, rinuncia da Gae e da GPS

Nella circolare supplenze si legge: ‘L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento. La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare altra nomina dalla medesima GAE per posto comune.’

Per esempio, in caso di rifiuto di supplenza su posto comune per un docente convocato da Gae, questi conserva ugualmente la possibilità di ottenere un incarico sulla base delle GPS per il medesimo posto comune.Oppure, se un docente rinuncia a un posto di sostegno da Gae o GPS, conserva ugualmente il diritto alla convocazione dalla stessa graduatoria per posto comune.

Docenti con giudizio pendente: cosa dice la circolare

In merito agli Insegnanti Tecnico Pratici e in generale sui docenti soggetti a provvedimenti cautelari, la circolare supplenze riporta quanto segue: ‘Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. 

All’atto della sentenza di merito, che accerta l’assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall’O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante. 

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.’

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