Supplenze anno scolastico 2020/21 e differimento presa di servizio: quali effetti giuridici ed economici comporta?Â
Circolare supplenze 2020/21 e differimento presa di servizio
La nuova circolare annuale supplenze 2020/21 indica quanto segue:Â
‘È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità , malattia, infortunio, etc…)’.
Di conseguenza, in sede di conferimento supplenze da Graduatorie ad Esaurimento e dalle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, oltre che per le supplenze da Graduatorie di Istituto, il docente potrà chiedere il differimento della presa di servizio: tale differimento sarà riconducibile ad una delle assenze tipiche previste dal contratto di lavoro come l’assenza per malattia, infortunio, etc…
Differimento presa di servizio: quali conseguenze economiche e giuridiche?
Vediamo in dettaglio cosa comporta il differimento della presa di servizio in termini giuridici ed economici. Il DPR 3/1957 prevede che ‘la nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina’ (articolo 9).
Dando per scontato che la mancata presa di servizio dovrà essere, comunque, giustificata dal docente, la sopra indicata normativa produce effetti dal punto di vista economico: infatti, se il docente, dietro giustificato motivo, accetta l’incarico di supplenza ma è costretto a differire la presa di servizio, gli effetti economici scatteranno solamente dopo l’effettiva assunzione in servizio. Dal punto di vista giuridico, invece, avrà , comunque, diritto all’attribuzione della supplenza.