Supplenze 2020/21 da Gae e GPS: indicazioni su riserva posti per le categorie protette

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Supplenze scuola per l’anno scolastico 2020/21, cosa prevede la normativa in relazione alla riserva dei posti per le categorie protette (Legge 12 marzo 1999 N. 68)? Vediamo, in dettaglio, quali indicazioni sono contenute nell’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020.

Supplenze da graduatorie ad esaurimento e da GPS: normativa su riserva posti categorie protette

In merito alle supplenze fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, il comma 12 dell’articolo 12 indica quanto segue: ‘In occasione del conferimento dei contratti di supplenza…sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68’.
Gli aspiranti supplenti, all’atto della presentazione della domanda, avrebbero dovuto dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio in forza di quanto contenuto nell’articolo 8 della Legge 68/1999.
La riserva di posti è operante soltanto in relazione al conferimento delle supplenze annuali da graduatorie ad esaurimento e da graduatorie provinciali per le supplenze: non è operante, viceversa,  quanto riguarda le supplenze brevi da graduatorie d’istituto.

Procedura conferimento supplenze ai riservisti (beneficiari Legge 68/1999)

In merito alla procedura di conferimento delle supplenze, si verificherà, prima di tutto, in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale che le aliquote previste per le due categorie (vedi Articolo 3 della Legge 68/1999 per la distinzione) non siano sature, ovvero vi siano effettivamente dei riservisti. Bisognerà calcolare il numero degli occupati e applicare le specifiche aliquote: dal risultato andranno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il numero dei posti da riservare ai riservisti è finalizzato, in via prioritaria, all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Sarà necessario, pertanto, calcolare il numero dei posti da destinare ai riservisti considerando che, a tale personale, va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote). Nel caso in cui l’aliquota risultasse satura, non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98. Tale 50% andrà ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.

Qualora il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non permetta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi dei riservisti saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze.
In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all’altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

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