La nota del Ministero dell’Istruzione N. 1585 dell’11 settembre 2020 ha fornito le indicazioni operative sulle procedure per l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizione di fragilità  e per il loro utilizzo.Â
Lavoratori ‘fragili’ docenti e personale ATA: scheda di approfondimento Flc-Cgil
Flc-Cgil ha dedicato all’argomento una scheda di approfondimento: il sindacato ha parlato di ‘molti esiti positivi acquisiti per il personale con rapporto a tempo indeterminato, mentre sono assolutamente parziali e insoddisfacenti quelli acquisiti per il personale con contratto a tempo determinato.’
Cosa dice la nota del Ministero dell’Istruzione
La nota ministeriale ha messo in evidenza come ‘la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica e attribuisce al medico competente, di cui all’articolo 25 del Dlgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale. Va evidenziato che, ai sensi dell’art.83 c.3 della L.77/2020, ‘l’inidoneità  alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”‘.
All’interno della scheda redatta dal sindacato, oltre alle ‘indicazioni generali riguardanti tutto il personale’, si parla di ‘Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio’, degli ‘Aspetti positivi derivanti dall’applicazione del CCNI/2008 per i docenti e ATA fragili‘ e del ‘Personale docente e Ata con contratto a tempo determinato‘.
Potete scaricare e consultare la scheda Flc-Cgil sui ‘lavoratori fragili’ cliccando qui sotto.