GPS e Graduatorie Istituto, laurea+24 CFU come abilitazione? Nuova Ordinanza Corte d'Appello di Firenze
GPS e Graduatorie Istituto, laurea+24 CFU come abilitazione? Nuova Ordinanza Corte d'Appello di Firenze

La Corte d’Appello di Firenze si è pronunciata in merito all’impugnazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, di una sentenza emessa dal Tribunale di Siena che, in accoglimento di un ricorso presentato da due docenti, aveva dichiarato il diritto di ciascuno all’inserimento nelle graduatorie triennali di istituto, per la provincia di Siena e per le classi di concorso specificate nel ricorso,  condannando così il Ministero a provvedere a tale inserimento sul presupposto dell’idoneità abilitante dei titoli posseduti dai docenti (titolo di studio e 24 CFU).

Laurea + 24 CFU come abilitazione? Nuova Ordinanza Corte d’Appello di Firenze

L’appellante – si legge nella sentenza pubblicata dall’Ufficio Scolastico di Siena – ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione, assumendo che la presente controversia si inserisca in un contenzioso di ben più rilevanti dimensioni (sarebbero oltre 100 le liti già pendenti davanti al solo Tribunale di Siena e più di quaranta le sentenze favorevoli alle parti private già notificate all’amministrazione). 

Le ragioni del Ministero dell’Istruzione

L’esecuzione della decisione (e delle altre del medesimo oggetto) determinerebbe, secondo il Ministero dell’Istruzione, “uno stravolgimento completo delle graduatorie di seconda fascia dell’Ambito Territoriale di Siena” e quindi un pregiudizio irreparabile “sia all’Ufficio Scolastico in termini organizzativi sia, in termini di chance lavorative, a tutti gli altri docenti (magari anche in possesso dei 24 CFU, che non hanno esperito ricorso, o peggio, che pur avendolo esperito presso altro Tribunale non lo hanno vinto) iscritti nelle graduatorie di terza fascia, che si vedrebbero scavalcati ingiustamente da docenti non abilitati”. 

La decisione della Corte d’Appello di Firenze su laurea + 24 CFU come abilitazione

L’Ordinanza della Corte di appello di Firenze ha accolto l’istanza presentata dal Ministero dell’Istruzione, giudicandola ‘fondata’. Nella sentenza, infatti, si legge: ‘La materia di causa è infatti senz’altro complessa e la soluzione ermeneutica raggiunta dal Tribunale assai controvertibile. Per contro è pacifico che la controversia si inserisca in un contenzioso di dimensioni significative, tale da effettivamente pregiudicare (oltre alle posizioni dei controinteressati negli istituti in cui vi siano docenti inseriti in terza fascia) il regolare funzionamento dell’amministrazione scolastica che, ove i docenti vittoriosi fossero assunti a tempo determinato e le decisioni poi riformate, sarebbe costretta a procedere a nuove assunzione in favore dei soggetti aventi titolo rimasti, in ipotesi illegittimamente, pretermessi. Con danno anche degli studenti e del loro diritto alla continuità didattica. La provvisoria esecutività della decisione di primo grado deve essere pertanto sospesa fino alla pronuncia di merito nel presente grado.’