Supplenze Graduatorie d’Istituto, differenza tra contratto fino avente diritto e contratto ‘Covid’

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In attesa che vengano completate le operazioni di nomina a tempo determinato dalle Gps, ad opera dei vari Uffici scolastici provinciali, le scuole, per non arrivare ad inizio anno scolastico con posti scoperti, hanno già cominciato a convocare per le supplenze, attingendo ancora dalle vecchie Graduatorie d’Istituto.

Le nuove Graduatorie d’Istituto infatti non risultano ancora essere state pubblicate sui siti degli istituti scolastici, ma dovrebbe esserne imminente la pubblicazione.

In questi giorni, in particolare, sono due le tipologie di convocazioni che vengono inviate tramite email agli aspiranti: fino all’avente diritto e personale Covid. Ma come riconoscerle?

Supplenze con contratto fino all’avente diritto

La tipologia di convocazione più ricorrente negli ultimi giorni è quella fino all’avente diritto. Questo significa che si tratterà di una supplenza breve, che terminerà non appena sarà nominato il titolare della cattedra (da Gps o dalle nuove GI). Tendenzialmente la sua durata non supererà i 10 giorni.

Non sempre però la dicitura “fino all’avente diritto” è espressamente indicata. Spesso l’email di convocazione reca scritto: “supplenza al 30.06.2021 ai sensi dell’art.41, comma 1, del C.C.N.L 2016/2018”. Apparentemente sembrerebbe una supplenza annuale, ma così non è. In realtà reca la clausola risolutiva ex art 41, secondo cui il contratto potrà essere risolto da un giorno all’altro a seguito dell’arrivo del supplente a tempo determinato da Gps o dalle nuove GI. Siamo quindi sempre nell’ambito di contratto fino all’avente diritto.

Supplenze con contratto Covid

Diverso è il caso della convocazione del personale Covid. Si tratta del personale aggiuntivo di cui le scuole potrebbero aver bisogno a causa di eventuale sdoppiamento delle classi, per ragioni di distanziamento.

Sebbene questo tipo di supplenze siano qualificate come temporanee sulla base dell’O.M n. 83 del 5 agosto 2020, nell’email di convocazione viene indicata come data di chiusura del contratto l’ultimo giorno di lezione (diverso in base ai calendari regionali). Si tratta sostanzialmente dunque di supplenze annuali.

La particolarità di questi contratti consiste però nell’eventualità di una risoluzione per giusta causa, laddove si verifichi la sospensione delle attività didattiche in presenza. Questo discorso varrebbe però solo ed esclusivamente in caso di lockdown nazionale, e non in caso di quarantena della singola scuola o classe.

Alla ripresa delle attività didattiche in presenza, per ragioni di continuità, la cattedra verrà riassegnata al titolare precedente la sospensione.

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