Esame avvocati 2021, ministro Cartabia firma il decreto: ecco il testo
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Arriva una nuova sentenza positiva a favore del Personale ATA della scuola in merito ai diritti sulla ricostruzione carriera. Già la Cassazione, nell’ottobre del 2019 aveva chiarito che il servizio svolto nel periodo di preruolo va riconosciuto integralmente ai fini della ricostruzione di carriera. Ora arriva una nuova sentenza.

Ricostruzione carriera ATA e servizio preruolo

Nello specifico caso, a promuovere il ricorso sono stati alcuni dipendenti del Ministero con qualifica di Personale ATA. Nella ricostruzione carriera si son visti applicare le disposizioni ministeriale. Queste stabiliscono che ‘il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino al massimo di 3 anni, e nella restante parte nella misura di due terzi, ai soli fini economici’.

A questo punto gli interessati hanno agito per vie legali, al fine di vedersi riconoscere integralmente anche i periodi ulteriori ai tre anni.

La sentenza sui diritti del Personale diritto degli ATA

Il Tribunale di Bologna Sez. lavoro, con la sentenza del 5 Marzo 2020, ha accolto il ricorso sulla ricostruzione carriera del summenzionato Personale ATA. Ha rammentato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione N.31150/2019 del 15-10-2019 pubblicata in data 28-11-2019, con la quale si è stabilito che:

“l’art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva N.1999/70/CE“.

Ci si riferisce alla “parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi ai fini economici nei limiti dei due terzi“.

In conclusione

Quindi i ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento integrale degli anni del loro servizio preruolo. Il riconoscimento spetta sia ai fini giuridici che economici. Per cui, il Miur dovrà pagare le differenze retributive che derivano dall’errato calcolo precedente (nei limiti della prescrizione quinquennale).